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PROPOSTA DEL WWF (SEZIONE LOCALE DELL’AGRO AVERSANO, DEL LITORALE DOMIZIO E DEI COMUNI A NORD DI NAPOLI) DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO DA ONDE ELETTROMAGNETICHE E RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE.  

CAPO I
Articolo 1

Obiettivi fondamentali

1. Migliorare l’impatto ambientale e introdurre una efficace tutela urbanistica, architettonica  ed estetico-visuale nel territorio di competenza del Comune di ………………

2. Per i fini di cui al comma 1 il presente regolamento detta norme per la localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, degli impianti fissi per la telefonia mobile e delle linee ed impianti elettrici per il rispetto dei valori di cautela fissati nella normativa statale e per il perseguimento degli obiettivi di qualità.

3. Il Comune di…………………………………………………nell'esercizio delle propria competenza e della pianificazione territoriale e urbanistica persegue obiettivi di qualità al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici e introdurre una efficace tutela ambientale, urbanistica, architettonica  ed estetico-visuale.

CAPO II

IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA

Art. 3
Piano di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva

1. Il Comune di………………………………………..si dota di un Piano di Localizzazione (PL) dell'emittenza radio e televisiva in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive, nel rispetto delle normative vigenti e dei limiti e dei valori di cui al D.M. n. 381 del 1998.

2. Il Piano è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Sino all'attuazione del PL, per garantire la fruizione del servizio da parte dei cittadini e fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione per la tutela della salute, può motivatamente e temporaneamente prevedere la permanenza degli impianti radio nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 4.

Art. 4
Divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva

1. Le localizzazioni di impianti per l'emittenza radio e televisiva sono vietate in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi e in una fascia di rispetto non inferiori a 1.000 m, misurato a partire dalla perimetrazione dell’area individuata, nel rispetto della normativa nazionale in materia di tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. Sono altresì vietate le localizzazioni nei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive.

2. Le installazioni di impianti sono altresì vietate su edifici:

a) scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;
b) vincolati ai sensi della normativa vigente;
c) classificati di interesse storico-architettonico e monumentale;
d) di pregio storico, culturale e testimoniale.

3. Gli strumenti urbanistici non possono prevedere la collocazione di insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi nel territorio urbanizzabile rientrante nella fascia di rispetto di cui al comma 1.  

Art. 5
Pianificazione comunale

1. Con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, si adegua la Pianificazione Urbanistica Comunale al PL, ai sensi della legislazione nazionale vigente in materia.

2. Il Comune acquisisce o, se del caso, occupa d'urgenza ed espropria le aree a tal fine individuate dalla pianificazione urbanistica assegnandole in diritto di superficie ai gestori degli impianti.

Art. 6
Funzione del Comune

1. Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati.

2. Il Comune, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (ASL), autorizza l'installazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio.

3. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento fissa il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 7
Risanamenti degli impianti per l'emittenza radio e televisiva

1. Gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati e adeguati alle norme del presente regolamento. L'adeguamento è realizzato con i Piani di risanamento che prevedono la riconduzione a conformità nel rispetto dei limiti di esposizione di cui agli art. 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e/o la delocalizzazione.

2. I gestori di impianti esistenti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento richiedono l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 6 ovvero presentano il Piano di risanamento contenente modalità e tempi di riconduzione a conformità dell'impianto.

3. Per la delocalizzazione degli impianti i gestori presentano al Comune, entro sei mesi dall'approvazione del PL di cui all'art. 3, specifici Piani di risanamento con le modalità e i tempi di intervento.

4. I Piani di risanamento di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dal Comune acquisito il parere dell'ARPA e dell'ASL. Gli interventi contenuti in detti Piani possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili. L'approvazione del Piano di risanamento ricomprende l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 6.

5. La delocalizzazione deve essere effettuata nelle aree previste dal Piano di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (PL). La delocalizzazione deve essere completata entro sei mesi dall'approvazione del Piano di risanamento.

6. Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dal presente regolamento il gestore dà comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione. L'adeguamento ai limiti deve essere effettuato in ogni caso entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

7. Gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva dismessi dovranno essere smantellati entro sei mesi dalla disattivazione, oltre il quale l’operazione sarà eseguita mediante Ordinanza pubblica, con costi a carico della Società originariamente concessionaria dell’impianto.

 

CAPO III

IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE

Art. 8
Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile

1. Gli impianti fissi di telefonia mobile devono essere autorizzati.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, di norma, a seguito della presentazione da parte dei gestori di rete per telefonia mobile del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare. Il Programma è corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici redatta ai sensi del comma 9.

3. Il Comune, con le modalità previste dal proprio ordinamento, dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del Programma fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto.

4. Il Comune, acquisito il parere dell'ARPA e dell'ASL, autorizza l'installazione degli impianti previsti nel Programma o parte di essi nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e delle disposizioni di cui all'art. 9 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio.

5. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione del Programma e contiene le deduzioni in ordine alle osservazioni presentate dai soggetti di cui al comma 3.

6. In casi particolari singole installazioni di impianti fissi di telefonia mobile possono essere autorizzate nel rispetto delle procedure di informazione di cui al comma 3 e con le modalità di cui al comma 4. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento fissa il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione delle singole installazioni.

7. Al fine di ridurre l'impatto ambientale nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella realizzazione di reti indipendenti, il Comune assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a questi obiettivi anche il rilascio delle medesime.

8. Non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non abbiano provveduto all'adempimento di cui al comma 1 dell'art. 11 nel termine ivi previsto.

Art. 9
Divieto di localizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile

1. Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche e per una fascia di rispetto di almeno 100 metri da esse, calcolate tra il perimetro esterno di dette strutture e la base del manufatto che supporta l’antenna, nonché su edifici di valore storico-architettonico e monumentale.

2. Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate nei sistemi urbani. centri rurali, aree edificate ad alta densità.

Art. 10
Risanamenti degli impianti fissi di telefonia mobile

1.                  Gli impianti esistenti di telefonia mobile che non rispettano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 o sono ricondotti a conformità ovvero sono delocalizzati o sarà consentito il fra­zionamento di una cella già esistente in più microcelle con stazioni radio base di potenza non superiore ai 5 Watt, senza l’obbligo di Autorizzazione edilizia esplicita. Tale adeguamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per la finalità di cui al comma 1, i gestori di impianti presentano al Comune il Programma degli interventi di risanamento contenente le modalità ed i tempi di attuazione.

3. Gli interventi di delocalizzazione sono autorizzati dal Comune su parere dell'ARPA e dell'ASL con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 8.

4. Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dal presente regolamento il gestore dà comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione.

5. In caso di inadempienza dei gestori saranno disattivati gli impianti.

6. Le antenne delle stazioni radio base dismesse dovranno essere smantellate entro sei mesi dalla disattivazione, oltre il quale l’operazione sarà eseguita mediante Ordinanza pubblica, con costi a carico della Società originariamente concessionaria dell’impianto.

Art. 11
Catasto degli impianti fissi esistenti di telefonia mobile

1. I gestori di reti di telefonia mobile entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento forniscono all’Amministrazione comunale la mappa completa degli impianti fissi corredata delle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.

2. Entro sei mesi dal termine di cui al comma 1, l'ARPA e l’ASL valutino il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per gli impianti fissi di telefonia mobile per i quali detta valutazione non sia intervenuta in sede di autorizzazione.

Art. 12
Impianti mobili di telefonia mobile

1. Degli impianti mobili di telefonia mobile è data comunicazione al Comune quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La comunicazione deve essere corredata del parere dell’ARPA e dell'ASL. Il Comune nei successivi trenta giorni dalla comunicazione può chiedere al gestore una diversa localizzazione.

2. Con la direttiva di cui al comma 9 dell'art. 8 sono individuati i contenuti della comunicazione, i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico del gestore nonché il tempo massimo di collocamento dell'impianto.

3. Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e non possono essere posizionati nelle aree di cui all'art. 9.

 

CAPO IV

IMPIANTI PER LA TRASMISSIONE E LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Art. 13
Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica

1. Il Comune definisce negli strumenti urbanistici specifici corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, al Comune territorialmente interessato e ai Comuni limitrofi i rispettivi programmi di sviluppo. Gli aggiornamenti dei programmi devono essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Gli strumenti urbanistici devono assicurare con riferimento agli impianti di cui al comma 1 che si realizzi il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 micro Tesla di induzione magnetica valutata al ricettore in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonché edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore giornaliere. Il perseguimento del valore di qualità deve essere realizzato attraverso gli strumenti urbanistici sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti.

Art. 14
Risanamenti degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica

1. In attuazione dell'art. 30 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica con linee ed impianti elettrici di tensione sino a 150.000 volt presentano alla Provincia, per gli impianti che non rispettano i valori limite fissati dalla normativa statale vigente, un Piano di risanamento con le procedure di cui al presente articolo ed entro i tempi di adeguamento della normativa statale.

2. Il Piano di risanamento con le priorità d'intervento è approvato dalla Provincia acquisito il parere del Comune interessato, nonché dell'ARPA e dell'ASL. Gli interventi contenuti nel Piano sono dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.

3. L'ente gestore della rete di trasmissione di energia elettrica per le reti con tensione superiore a 150.000 volt attiva la procedura di risanamento con le modalità previste dal DPCM 23 aprile 1992.

4. Le rete di trasmissione di energia elettrica dismesse dovranno essere smantellate entro sei mesi dalla disattivazione, oltre il quale l’operazione sarà eseguita mediante Ordinanza pubblica, con costi a carico della Società originariamente concessionaria dell’impianto.

Art. 15
Censimento e catasto delle linee e degli impianti elettrici

1. Il Comune, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adegua la pianificazione urbanistica individuando prioritariamente le fasce di rispetto di cui al comma 3 dell'art. 13. Con tale adeguamento individua, altresì, le linee e gli impianti in esercizio che superano il valore di 0,5 micro Tesla di induzione magnetica misurato al ricettore sulla base delle comunicazioni degli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. L'elenco delle linee ed impianti individuati ai sensi del presente comma è inviato alle Amministrazioni comunali interessate. 

CAPO V

VIGILANZA

Art. 16
Vigilanza

1. L'attività di vigilanza e controllo per le tipologie di impianti previste dal presente regolamento è esercitata dai Comuni interessati dall’eventuale problema di inquinamento elettromagnetico.

2. Controlli periodici sugli impianti per l'emittenza radio e televisiva, gli impianti di stazioni-radio base e impianti delle linee elettriche saranno effettuati dall'ARPA e dell'ASL che a fine anno redigeranno un resoconto dell’attività. I controlli verranno effettuati in base a semplici meccanismi di casualità che ne garantiscono la assoluta imprevedibilità.

 

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