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PROPOSTA DEL WWF (SEZIONE
LOCALE DELL’AGRO AVERSANO, DEL LITORALE DOMIZIO E DEI COMUNI A NORD DI
NAPOLI) DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO DA ONDE
ELETTROMAGNETICHE E RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE.CAPO I
Articolo 1
Obiettivi
fondamentali
1.
Migliorare l’impatto ambientale e introdurre una efficace tutela
urbanistica, architettonica ed estetico-visuale nel territorio di
competenza del Comune di ………………
2.
Per i fini di cui al comma 1 il presente regolamento detta norme per la
localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, degli impianti
fissi per la telefonia mobile e delle linee ed impianti elettrici per il
rispetto dei valori di cautela fissati nella normativa statale e per il
perseguimento degli obiettivi di qualità.
3. Il Comune di…………………………………………………nell'esercizio
delle propria competenza e della pianificazione territoriale e urbanistica
persegue obiettivi di qualità al fine di minimizzare l'esposizione delle
popolazioni ai campi elettromagnetici e introdurre una efficace tutela
ambientale, urbanistica, architettonica ed estetico-visuale.
CAPO II
IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA
Art. 3
Piano di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva
1. Il
Comune di………………………………………..si dota di un Piano di
Localizzazione (PL) dell'emittenza radio e televisiva in coerenza con il Piano
nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive, nel rispetto delle
normative vigenti e dei limiti e dei valori di cui al D.M. n. 381 del 1998.
2. Il
Piano è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente
regolamento.
3.
Sino all'attuazione del PL, per garantire la fruizione del servizio da parte
dei cittadini e fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione per la
tutela della salute, può motivatamente e temporaneamente prevedere la
permanenza degli impianti radio nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 4.
Art. 4
Divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva
1. Le
localizzazioni di impianti per l'emittenza radio e televisiva sono vietate in
ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione
residenziale o a servizi collettivi e in una fascia di rispetto non inferiori
a 1.000 m, misurato a partire dalla perimetrazione dell’area individuata,
nel rispetto della normativa nazionale in materia di tetti di radiofrequenza
compatibili con la salute umana. Sono altresì vietate le localizzazioni nei
parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali,
scolastiche e sportive.
2. Le installazioni di
impianti sono altresì vietate su edifici:
a) scolastici, sanitari e a
prevalente destinazione residenziale;
b) vincolati ai sensi della normativa vigente;
c) classificati di interesse storico-architettonico e monumentale;
d) di pregio storico, culturale e testimoniale.
3.
Gli strumenti urbanistici non possono prevedere la collocazione di
insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi nel
territorio urbanizzabile rientrante nella fascia di rispetto di cui al comma
1.
Art. 5
Pianificazione comunale
1. Con le procedure previste
per la localizzazione delle opere pubbliche, si adegua la Pianificazione
Urbanistica Comunale al PL, ai sensi della legislazione nazionale vigente in
materia.
2. Il Comune acquisisce o, se
del caso, occupa d'urgenza ed espropria le aree a tal fine individuate dalla
pianificazione urbanistica assegnandole in diritto di superficie ai gestori
degli impianti.
Art. 6
Funzione del Comune
1. Gli impianti per l'emittenza
radio e televisiva devono essere autorizzati.
2. Il
Comune, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e
l'ambiente (ARPA), dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (ASL), autorizza
l'installazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva nel rispetto
dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli
3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e tenuto conto delle esigenze di copertura del
servizio sul territorio.
3. Il
Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento
fissa il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione.
Art. 7
Risanamenti degli impianti per l'emittenza radio e televisiva
1.
Gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva devono essere
autorizzati e adeguati alle norme del presente regolamento. L'adeguamento è
realizzato con i Piani di risanamento che prevedono la riconduzione a
conformità nel rispetto dei limiti di esposizione di cui agli art. 3 e 4 del
D.M. n. 381 del 1998 e/o la delocalizzazione.
2. I
gestori di impianti esistenti entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente regolamento richiedono l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 6
ovvero presentano il Piano di risanamento contenente modalità e tempi di
riconduzione a conformità dell'impianto.
3.
Per la delocalizzazione degli impianti i gestori presentano al Comune, entro
sei mesi dall'approvazione del PL di cui all'art. 3, specifici Piani di
risanamento con le modalità e i tempi di intervento.
4. I
Piani di risanamento di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dal Comune acquisito
il parere dell'ARPA e dell'ASL. Gli interventi contenuti in detti Piani
possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.
L'approvazione del Piano di risanamento ricomprende l'autorizzazione di cui al
comma 3 dell'art. 6.
5. La
delocalizzazione deve essere effettuata nelle aree previste dal Piano di
localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (PL). La delocalizzazione
deve essere completata entro sei mesi dall'approvazione del Piano di
risanamento.
6.
Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di
esposizione fissati dal presente regolamento il gestore dà comunicazione al
Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione. L'adeguamento ai limiti
deve essere effettuato in ogni caso entro un anno dall'entrata in vigore del
presente regolamento.
7.
Gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva dismessi dovranno
essere smantellati entro sei mesi dalla disattivazione, oltre il quale l’operazione
sarà eseguita mediante Ordinanza pubblica, con costi a carico della Società
originariamente concessionaria dell’impianto.
CAPO III
IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE
Art. 8
Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile
1. Gli impianti fissi di
telefonia mobile devono essere autorizzati.
2. Le
autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, di norma, a seguito della
presentazione da parte dei gestori di rete per telefonia mobile del Programma
annuale delle installazioni fisse da realizzare. Il Programma è corredato
dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica per la
valutazione dei campi elettromagnetici redatta ai sensi del comma 9.
3. Il
Comune, con le modalità previste dal proprio ordinamento, dà notizia alla
cittadinanza dell'avvenuta presentazione del Programma fissando un termine per
la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi
pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione
dell'impianto.
4. Il
Comune, acquisito il parere dell'ARPA e dell'ASL, autorizza l'installazione
degli impianti previsti nel Programma o parte di essi nel rispetto dei limiti
di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del
D.M. n. 381 del 1998 e delle disposizioni di cui all'art. 9 e tenuto conto
delle esigenze di copertura del servizio sul territorio.
5.
L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione del
Programma e contiene le deduzioni in ordine alle osservazioni presentate dai
soggetti di cui al comma 3.
6. In
casi particolari singole installazioni di impianti fissi di telefonia mobile
possono essere autorizzate nel rispetto delle procedure di informazione di cui
al comma 3 e con le modalità di cui al comma 4. Il Comune entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento fissa il termine del
procedimento per il rilascio dell'autorizzazione delle singole installazioni.
7. Al
fine di ridurre l'impatto ambientale nonché di favorire una razionale
distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle
installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche
nella realizzazione di reti indipendenti, il Comune assume idonee iniziative
di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori,
subordinando a questi obiettivi anche il rilascio delle medesime.
8.
Non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non abbiano
provveduto all'adempimento di cui al comma 1 dell'art. 11 nel termine ivi
previsto.
Art. 9
Divieto di localizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile
1. Le
localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate in aree
destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche e per una
fascia di rispetto di almeno 100 metri da esse, calcolate tra il perimetro
esterno di dette strutture e la base del manufatto che supporta l’antenna,
nonché su edifici di valore storico-architettonico e monumentale.
2. Le
localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate nei
sistemi urbani. centri rurali, aree edificate ad alta densità.
Art. 10
Risanamenti degli impianti fissi di telefonia mobile
1.
Gli impianti
esistenti di telefonia mobile che non rispettano le disposizioni di cui agli
articoli 8 e 9 o sono ricondotti a conformità ovvero sono delocalizzati o
sarà consentito il frazionamento di una cella già esistente in più
microcelle con stazioni radio base di potenza non superiore ai 5 Watt, senza l’obbligo
di Autorizzazione edilizia esplicita. Tale adeguamento deve essere effettuato
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2.
Per la finalità di cui al comma 1, i gestori di impianti presentano al Comune
il Programma degli interventi di risanamento contenente le modalità ed i
tempi di attuazione.
3.
Gli interventi di delocalizzazione sono autorizzati dal Comune su parere
dell'ARPA e dell'ASL con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 8.
4.
Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di
esposizione fissati dal presente regolamento il gestore dà comunicazione al
Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione.
5. In
caso di inadempienza dei gestori saranno disattivati gli impianti.
6.
Le antenne delle stazioni radio base dismesse dovranno essere smantellate
entro sei mesi dalla disattivazione, oltre il quale l’operazione sarà
eseguita mediante Ordinanza pubblica, con costi a carico della Società
originariamente concessionaria dell’impianto.
Art. 11
Catasto degli impianti fissi esistenti di telefonia mobile
1. I
gestori di reti di telefonia mobile entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente regolamento forniscono all’Amministrazione comunale la mappa
completa degli impianti fissi corredata delle caratteristiche tecniche
necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.
2.
Entro sei mesi dal termine di cui al comma 1, l'ARPA e l’ASL valutino il
rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per gli impianti fissi di
telefonia mobile per i quali detta valutazione non sia intervenuta in sede di
autorizzazione.
Art. 12
Impianti mobili di telefonia mobile
1.
Degli impianti mobili di telefonia mobile è data comunicazione al Comune
quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La comunicazione deve
essere corredata del parere dell’ARPA e dell'ASL. Il Comune nei successivi
trenta giorni dalla comunicazione può chiedere al gestore una diversa
localizzazione.
2.
Con la direttiva di cui al comma 9 dell'art. 8 sono individuati i contenuti
della comunicazione, i criteri per la determinazione delle spese di
istruttoria a carico del gestore nonché il tempo massimo di collocamento
dell'impianto.
3.
Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto dei limiti di
esposizione ai campi elettromagnetici di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381
del 1998 e non possono essere posizionati nelle aree di cui all'art. 9.
CAPO IV
IMPIANTI PER LA TRASMISSIONE E LA DISTRIBUZIONE
DELL'ENERGIA ELETTRICA
Art. 13
Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica
1. Il
Comune definisce negli strumenti urbanistici specifici corridoi per la
localizzazione delle linee ed impianti elettrici con tensione uguale o
superiore a 15.000 volt anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle
reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, gli enti gestori delle reti di
trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, al Comune
territorialmente interessato e ai Comuni limitrofi i rispettivi programmi di
sviluppo. Gli aggiornamenti dei programmi devono essere presentati entro il 31
gennaio di ogni anno.
3.
Gli strumenti urbanistici devono assicurare con riferimento agli impianti di
cui al comma 1 che si realizzi il perseguimento dell'obiettivo di qualità di
0,2 micro Tesla di induzione magnetica valutata al ricettore in prossimità di
asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonché edifici adibiti a
permanenza di persone non inferiore a quattro ore giornaliere. Il
perseguimento del valore di qualità deve essere realizzato attraverso gli
strumenti urbanistici sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e
degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle
costruzioni esistenti.
Art. 14
Risanamenti degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia
elettrica
1. In
attuazione dell'art. 30 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, gli enti gestori
delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica con linee ed
impianti elettrici di tensione sino a 150.000 volt presentano alla Provincia,
per gli impianti che non rispettano i valori limite fissati dalla normativa
statale vigente, un Piano di risanamento con le procedure di cui al presente
articolo ed entro i tempi di adeguamento della normativa statale.
2. Il
Piano di risanamento con le priorità d'intervento è approvato dalla
Provincia acquisito il parere del Comune interessato, nonché dell'ARPA e
dell'ASL. Gli interventi contenuti nel Piano sono dichiarati di pubblico
interesse, urgenti e indifferibili.
3.
L'ente gestore della rete di trasmissione di energia elettrica per le reti con
tensione superiore a 150.000 volt attiva la procedura di risanamento con le
modalità previste dal DPCM 23 aprile 1992.
4.
Le rete di trasmissione di energia elettrica dismesse dovranno essere
smantellate entro sei mesi dalla disattivazione, oltre il quale l’operazione
sarà eseguita mediante Ordinanza pubblica, con costi a carico della Società
originariamente concessionaria dell’impianto.
Art. 15
Censimento e catasto delle linee e degli impianti elettrici
1. Il
Comune, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche,
adegua la pianificazione urbanistica individuando prioritariamente le fasce di
rispetto di cui al comma 3 dell'art. 13. Con tale adeguamento individua,
altresì, le linee e gli impianti in esercizio che superano il valore di 0,5
micro Tesla di induzione magnetica misurato al ricettore sulla base delle
comunicazioni degli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di
energia elettrica. L'elenco delle linee ed impianti individuati ai sensi del
presente comma è inviato alle Amministrazioni comunali interessate.
CAPO V
VIGILANZA
Art. 16
Vigilanza
1.
L'attività di vigilanza e controllo per le tipologie di impianti previste dal
presente regolamento è esercitata dai Comuni interessati dall’eventuale
problema di inquinamento elettromagnetico.
2.
Controlli periodici sugli impianti per l'emittenza radio e televisiva, gli
impianti di stazioni-radio base e impianti delle linee elettriche saranno
effettuati dall'ARPA e dell'ASL che a fine anno redigeranno un resoconto dell’attività.
I controlli verranno effettuati in base a semplici meccanismi di casualità
che ne garantiscono la assoluta imprevedibilità.
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