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La legge quadro 6 Dicembre 1991 n. 394

di Giacomo D’Alterio

 

Nel 1962 da un’iniziativa del CNR nasce l’esigenza di una normativa ad hoc per le aree protette.
Le prime proposte di legge sull’istituzione dei parchi risalgono al 1964.
Nel 1980 presso l’Università di Camerino si tiene uno storico convegno promosso dal WWF Italia e dal Comitato Parchi, alla conclusione dei lavori, l’obiettivo minimo irrinunciabile è quello di tutelare e conservare il 10% del territorio nazionale circa tre milioni di ettari.
I punti fondamentali della legge 394/1991 sono i seguenti:


    1) una programmazione degli interventi attuata a favore della conservazione della natura;

   2) la creazione di organismi di gestione per i parchi naturali dove è assicurata la presenza delle comunità locali, delle rappresentanze delle associazioni ambientaliste e delle istituzioni scientifiche;

  3) la pianificazione e la gestione dei parchi nazionali, che tenga presente la zonazione, ossia i diversi usi e gradi di tutela in considerazione delle emergenze naturalistiche e dei valori ecologici;

  4) l’individuazione di strumenti e di risorse finanziarie in grado di realizzare un modello di sviluppo sostenibile e compatibile con la valorizzazione delle attività tradizionali;

  5) la questione dell’esercizio della caccia: la legge proibisce l’attività venatoria all’interno dei parchi, ma prevede delle aree promiscue per l’esercizio della caccia, alla base di questo divieto ci sono studi scientifici che dimostrano che la fauna selvatica disturbata e ridotta dal prelievo venatorio,tende a rifugiarsi nelle zone più impervie e inaccessibili, meno idonee alla riproduzione delle specie con il serio rischio che si verificano pesanti riduzioni degli uccelli;

  6) la predisposizione di benefici fiscali e di altre agevolazioni;
La legge agevola e favorisce la creazione di nuove micro-aziende per lo sviluppo socio-economico di tali aree.

La costituzione di nuove aree naturali protette nel nostro Paese significa superare i luoghi comuni legati alla concezione che i parchi siano un vincolo allo sviluppo socio-economico delle aree interessate.

Politiche di informazione e di sensibilizzazione ai cittadini e alle popolazioni interessate sono necessarie per togliere dal campo eventuali errati luoghi comuni che ritengono, che l’istituzione di nuovi parchi sia per il territorio un limite allo sviluppo socio-economico di quelle aree per i divieti e i vincoli che l’istituzione di un nuovo parco può comportare.

Comunque qualunque legge per avere piena attuazione necessita di un sostegno finanziario adeguato alle esigenze, quindi è necessario che lo Stato destini per il sistema nazionale dei parchi opportune risorse economiche per dare piena attuazione e sostegno alla programmazione e alla pianificazione di interventi a favore delle aree naturali protette.

Gli effetti positivi della Legge 394/1991 sono indubbi, infatti questa legge ha comportato l’istituzione di nuovi sei parchi:
· il parco del Cilento e della Valle di Diano;
· il parco del Gargano;
· il parco del Gran Sasso;
· il parco dei Monti della Laga;
· il parco della Maiella;
· il parco della Val Grande.
Inoltre, ha fornito un quadro normativo e legislativo unitario per i parchi nazionali e regionali.
Ha definito la procedura per l’istituzione di parchi e riserve marine.
 

La Legge ha introdotto una chiara classificazione delle aree naturali protette ed un loro elenco ufficiale.
La Legge ha consentito la definizione della Carta della Natura, che individua lo stato dell’ambiente naturale italiano.
La Legge 394/1991 stabilisce per quanto riguarda l’istituzione di aree naturali protette di interesse regionale, che le Regioni attribuiscono ruoli e funzioni importanti alle province, alle comunità montane e ai comuni come ad esempio la partecipazione ai procedimenti d’istituzione delle aree protette.

La gestione dei parchi


L’organizzazione dello Stato in Regioni prevista dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, che ha comportato il trasferimento alle Regioni delle competenze relative alla protezione della natura, delle riserve, dei parchi naturali, mentre i parchi nazionali e le riserve naturali di importanza nazionale sono rimaste di competenza dello Stato.

Le funzioni di direzione e di amministrazione di aree di limitate dimensioni è affidata direttamente per delega ai comuni nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Lazio e Campania.

In alcune regioni come la Toscana, la Liguria e la Campania vengono istituiti comitati di coordinamento composti da rappresentanti di comuni, province e comunità montane, un'altra forma di gestione è quella di affidare la gestione delle aree protette a consorzi di enti locali oppure quella di costituire un ente autonomo di gestione costituito da rappresentanti delle autonomie locali.

Soltanto la provincia di Bolzano provvede direttamente alla gestione delle aree protette e questo rappresenta l’unico caso italiano del genere.

La comunità del parco è l’organo consultivo e propositivo dell’ente parco ha il compito di promuovere le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale dei territori e dei residenti all’interno del parco.

La Legge 15 marzo 1997 n. 59 – Legge Bassanini riguardante la protezione della natura e dell’ambiente delinea all’articolo 4 le funzioni e il ruolo delle Regione e degli Enti Locali, le quali riguardano tutte le competenze esercitate dal Corpo Forestale dello Stato, alla Regione e agli Enti Locali sono conferite le funzioni relative al piano di gestione e al regolamento delle riserve nazionali e ai programmi di ripopolamento ecologico delle riserve marine nazionali.

Il direttore del parco è nominato dal presidente del parco con concorso pubblico o con contratto privato secondo le procedure stabilite dallo statuto dell’ente parco.

Il D.Lgs. n. 112 che attua la Legge n. 59/1997 rafforza l’autonomia e la responsabilità delle Regioni in materia di aree naturali protette.